Comitato Promotore Fondo Pensione CRR
Cari Colleghi,
come ben sapete il Comitato Promotore ha sempre seguito l'evoluzione della giurisprudenza in merito alla portabilità/riscattabilità del maturato previdenziale (capitale di mobilità) presso il Fondo di quiescenza della Cassa di Risparmio di Roma ed ora dobbiamo segnalare, senza falsa modestia, che la ns. convinzione, per anni manifestata nelle circolari interne, ha trovato conferma presso gli organi giurisdizionali.
La Corte di Cassazione, infatti, sulla dibattuta questione del riscatto/portabilità del cd. zainetto si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n.477/2015 (ed ai principi da questa stabiliti si è conformata la giurisprudenza successiva - tra le altre, Cass. n.17960/2016, ed in precedenza Cass. n.7161 del 2013), stabilendo che l'art.10 del D.Lgs. 21 Aprile 1993, n.124 (che consente la portabilità della posizione individuale) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, QUAL è IL Fondo ex CRR.
La Cassazione, quindi, ha chiarito, una volta per tutte, sia che sussiste il diritto dell'ex dipendente iscritto al Fondo ad esercitare, all'atto del collocamento a riposo, le opzioni previste dalla norma richiamata, in particolare, quella del riscatto, sia che lo "zainetto" è quantificabile con calcoli matematici ed attuariali.
Alla giurisprudenza di leggittimità ha fatto seguito, uniformandosene, quella di merito: a quanto ci consta, in particolare il Tribunale di Roma, con le recenti sentenze n.518/2023 e 4629/2023, ha riconosciuto ai vs. ex colleghi, iscritti al Fondo ex CRR, sostanziose somme, opportunamente rivalutate nel tempo.